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Sez. 1, Sentenza n. 12541 del 27/08/2003 (Rv. 566293 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Superamento - Calcolo dell'eccessiva durata - Gradi e fasi del giudizio - Divisibilità in segmenti del tempo impiegato nel corso dell'intero giudizio portato davanti al giudice dell'equa riparazione - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566293-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Nella determinazione del superamento della ragionevole durata del processo, che discende dall'eccedenza, oltre il termine ragionevole, del tempo intercorso dall'inizio della causa fino al momento della sua conclusione in esito all'ultimo grado od all'ultima fase, ovvero, in ipotesi di pendenza, fino al momento in cui l'interessato assuma l'iniziativa di reclamare detta riparazione, denunciando la situazione in atto, non è consentito alla parte di formulare distinte domande per il primo ed il secondo grado, né al giudice di scindere l'unica domanda proposta, con riferimento all'intero giudizio, atteso che il diritto all'equa riparazione e la domanda diretta a farlo valere hanno carattere unitario e non sono suscettibili di essere frazionati o segmentati con riferimento ai singoli momenti della vicenda processuale.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)