Sez. 2, Sentenza n. 1303 del 23/02/1980 (Rv. 404812 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU) - CONFESSORIA (DEL POSSESSO DI SERVITU) - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - LOCATARIO DEL FONDO SERVENTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONI.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU) - CONFESSORIA (DEL POSSESSO DI SERVITU) - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - LOCATARIO DEL FONDO SERVENTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONI.*
Nell'actio confessoria servitutis, legittimato passivo principale - se non unico - e necessario e il proprietario del preteso fondo servente, e non gia il locatario dello stesso, il quale, infatti, se convenuto egli solo in giudizio, e tenuto a darne pronto avviso al locatore, che ha il dovere di assumere la lite. Ne consegue che la sentenza di accoglimento dell'Azione predetta, ove non appellata dal proprietario del fondo riconosciuto servente, passa in giudicato, non essendo legittimato il locatario a proporre appello, in ordine alla sussistenza o meno dell'affermata servitu, che, come rapporto reale tra i proprietari dei fondi dominante e servente, non puo riguardare soggetti estranei ai rapporti reali predetti. (V 2071/76, mass n 380890).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 1586, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)