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Sez. 2, Sentenza n. 2071 del 07/06/1976 (Rv. 380890 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU - CONFESSORIA (DEL POSSESSO DI SERVITU) - LEGITTIMAZIONE - DOMANDA DI RIDUZIONE DEI LUOGHI IN PRISTINO STATO - VIOLAZIONE DELLA SERVITU DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DEL TITOLARE DELLA SERVITU - PASSIVA - DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE - CONDIZIONI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DAL FONDO DOMINANTE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DEL TITOLARE DELLA SERVITU - ATTUALITA DI TALE QUALITA - IRRILEVANZA - PASSIVA - DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - ATTUALITA DI TALE QUALITA - IRRILEVANZA - SUCCESSIONE NELLA PROPRIETA DEL FONDO SERVENTE - LEGITTIMAZIONE DEL NUOVO PROPRIETARIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380890-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU - CONFESSORIA (DEL POSSESSO DI SERVITU) - LEGITTIMAZIONE - DOMANDA DI RIDUZIONE DEI LUOGHI IN PRISTINO STATO - VIOLAZIONE DELLA SERVITU DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DEL TITOLARE DELLA SERVITU - PASSIVA - DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE - CONDIZIONI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DAL FONDO DOMINANTE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DEL TITOLARE DELLA SERVITU - ATTUALITA DI TALE QUALITA - IRRILEVANZA - PASSIVA - DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - ATTUALITA DI TALE QUALITA - IRRILEVANZA - SUCCESSIONE NELLA PROPRIETA DEL FONDO SERVENTE - LEGITTIMAZIONE DEL NUOVO PROPRIETARIO - CONDIZIONI.*

Il titolare di una servitu puo agire in giudizio sia per farne accertare l'esistenza ed il contenuto sia per far cessare eventuali impedimenti e turbative, nonche per chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre al risarcimento del danno. Peraltro nel mentre la domanda di riduzione dei luoghi in pristino stato, ove si tratti di violazione posta in essere dal proprietario del fondo servente, puo essere proposta, per il carattere reale della relativa Azione, dalla attuale titolare della servitu e contro l'autore della violazione solo se ed in quanto costui abbia ancora quella proprieta - la domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal fondo dominante, e esperibile, tenuto conto del carattere personale della relativa Azione, attivamente anche del soggetto che abbia perso la qualita di titolare della servitu, purche abbia subito i danni quando ancora la conservava, e, passivamente, contro l'autore della violazione da cui e derivato il danno, anche se non e piu proprietario del fondo servente, riguardo ai danni maturati sino al momento in cui ha avuto luogo il trasferimento della proprieta di detto fondo, con effetti che restano ovviamente circoscritti a soli soggetti del rapporto processuale e non sono, quindi, opponibili al nuovo proprietario del fondo servente, che non abbia partecipato al giudizio. La legittimazione passiva di questo nuovo proprietario subentra salvo diverso accordo, solo per i danni verificatisi dopo l'acquisto del fondo servente, in relazione alla responsabilita che gli deriva dall'aver consentito con la propria inerzia, dolosa o colposa, il protrarsi della situazione antigiuridica, posta in essere dal precedente proprietario, nella quale si concreta il fatto produttivo del danno subito dal titolare della servitu. (V 349/73, mass n 362284).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)