Sez. L, Sentenza n. 100 del 10/01/1986 (Rv. 443752 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA DI PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITÀ PER COMMERCIALISTI, RAGIONIERI E PRIVATI COMMERCIALI - CONDIZIONI - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA DI PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITÀ PER COMMERCIALISTI, RAGIONIERI E PRIVATI COMMERCIALI - CONDIZIONI - DECORRENZA.*
Ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1970 n. 1140 per l'adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, secondo il quale la pensione di Invalidità spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, ed in misura non inferiore al 50 per cento, la capacità all'Esercizio della professione, la decorrenza dalla pensione stessa deve essere riportata al momento dell'insorgenza dell'Invalidità o dell'infortunio e non già al momento della cancellazione dall'albo.*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)