Sez. L, Sentenza n. 707 del 23/01/1997 (Rv. 501981 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali - Pensioni di invalidità - Condizioni - Decorrenza - Dal momento di insorgenza della invalidità - Invalidità sopravvenuta anteriormente a cinque anni di contribuzione - Mancata cancellazione dall'albo - Prosecuzione dell'attività lavorativa - Successiva maturazione del quinquennio di contribuzione - Diritto alla pensione - Sussistenza - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
La pensione d'invalidità a carico della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, decorre, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1970 n. 1140, (recante "Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sulla assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali") dal momento in cui insorge l'invalidità e non già dalla data di cancellazione dall'albo, e nel caso in cui tale momento si collochi in data successiva all'iscrizione all'albo ma anteriore all'avvenuto decorso dei cinque anni di contributi, l'assicurato che non sia stato cancellato dall'albo ma abbia continuato a svolgere la propria attività professionale nel limite delle menomate condizioni fisiche, può chiedere il riconoscimento del proprio diritto qualora decorso l'indicato periodo di contribuzione, si sia verificato un ulteriore aggravamento delle proprie condizioni psico - fisiche.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)