Sez. 3, Sentenza n. 6938 del 14/11/2017 Cc. (dep. 13/02/2018) Rv. 272115 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - CUSTODIA CAUTELARE | Sospensione dei termini della custodia cautelare - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - CUSTODIA CAUTELARE
L'istituto della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'art. 304 cod. proc. pen., si applica anche nel processo penale a carico di imputati minorenni, posto che la disciplina del processo minorile non integra un sistema autonomo, ma si articola tuttavia in un insieme di deroghe alle norme del processo ordinario che trovano applicazione per quanto non previsto dalle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta a seguito del rinvio dell'udienza domandato dalla difesa per formulare istanza di sottoposizione del minore alla messa alla prova, non essendo tale richiesta legata né ad esigenze di acquisizione della prova, né alla concessione di termini a difesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 448 art. 23 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)