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Sez. U, Sentenza n. 37 del 25/10/1995 Cc. (dep. 29/11/1995) Rv. 202857 - 01

Tribunale per i minorenni - Libertà personale - Misure cautelari - Custodia cautelare | Sospensione dei termini della custodia cautelare - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202857-01

Tribunale per i minorenni - Libertà personale - Misure cautelari - Custodia cautelare

L'istituto della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'art. 304 cod. proc. pen., si applica anche nel processo penale a carico di imputati minorenni. (La Corte, nell'affermare tale principio, premesso che la disciplina del processo minorile non integra un sistema autonomo, ma si articola invece in un insieme di deroghe alle norme del processo ordinario che trovano applicazione per quanto non previsto dalle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ha precisato che nessuna norma speciale esclude o regola diversamente, rispetto al rito ordinario, l'istituto della sospensione dei termini della custodia cautelare e che esiste inoltre piena compatibilità fra detta sospensione, finalizzata alla tutela delle esigenze cautelari, e la disciplina della custodia cautelare di cui all'art. 23 del d.P.R. suddetto, che a tali esigenze espressamente si richiama).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Disp. Processo Penale Imputati Min. art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)