Sez. L, Sentenza n. 5351 del 04/10/1988 (Rv. 459996 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONE AZIENDALE E TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO, SOSTITUTIVO O INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE O DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI - LIMITAZIONE AD UNA SOLA VOLTA DEL COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA O DI ALTRA QUOTA AGGIUNTIVA COLLEGATA ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - APPLICABILITÀ EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 843 DEL 1978 - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONE AZIENDALE E TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO, SOSTITUTIVO O INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE O DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI - LIMITAZIONE AD UNA SOLA VOLTA DEL COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA O DI ALTRA QUOTA AGGIUNTIVA COLLEGATA ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - APPLICABILITÀ EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 843 DEL 1978 - ESCLUSIONE.*
Ove la contrattazione collettiva preveda a carico del datore di lavoro una pensione aziendale in sostituzione dell'Obbligo di erogare al dipendente l'indennità di anzianità all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, tale attribuzione - la cui obbligatorietà deriva da un atto dell'autonomia collettiva e non già dalla legge - non rientra tra i trattamenti pensionistici obbligatori, sostitutivi od integrativi dell'Assicurazione generale obbligatoria per i.V.S. dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi, né comporta l'esclusione o l'esonero di questi ultimi. Consegue che - ove il lavoratore risulti titolare sia della pensione aziendale (nella specie, pensione consortile a carico di un consorzio di bonifica), sia di uno dei suddetti trattamenti pensionistici - non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 che, in caso di cumulo di tali ultimi trattamenti pensionistici obbligatori, limita ad una sola volta il computo dell'indennità di contingenza o dell'indennità integrativa speciale o di altra quota aggiuntiva, comunque denominata, collegata alle variazioni del costo della vita, a nulla rilevando la detrazione (ex art. 2123 cod. civ.) dalla pensione aziendale di parte dell'ammontare della pensione INPS. (Conf 7566/87, mass n 455511; (Conf 1333/87, mass n 450807).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)