Sez. U, Sentenza n. 15896 del 13/07/2006 (Rv. 591156 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Farmacista convenzionato con il SSN - Pagamento del prezzo dei medicinali forniti agli assistiti dal servizio - Controversia con la P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il farmacista convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il quale chieda alla ASL il pagamento del prezzo dei medicinali forniti agli assistiti dal predetto servizio, fa valere un credito inerente a detto servizio, direttamente fissato da previsioni normative e negoziali e sottratto all'incidenza di provvedimenti o atti integranti esercizio di potere autoritativo da parte della P.A.; la relativa controversia, pertanto, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo contemplata dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e succ. modif.), e spetta, in carenza di deroga ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)