Sez. U, Sentenza n. 6330 del 24/03/2005 (Rv. 579983 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Crediti per prestazioni sanitarie ceduti dagli assistiti del SSN a struttura privata convenzionata - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998, a seguito di Corte Cost. n. 204 del 2004 - Individuazione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia riguardante la domanda di pagamento di crediti per prestazioni sanitarie, che gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale abbiano ceduto a soggetto privato esercente attività sanitaria in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, se non coinvolge la validità della convenzione o la determinazione del prezzo della prestazione. In relazione a detta controversia, invero, deve escludersi che ricorra la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), perchè la sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale ha determinato la caduta della lettera e) del citato art. 33 (che si riferiva alle controversie riguardanti le prestazioni d'ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale), ed ora la giurisdizione esclusiva in tema di pubblici servizi ricorre soltanto nelle seguenti controversie: controversie in materia di concessioni, ad esclusione di quelle relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi; controversie in materia d'affidamento del servizio; controversie concernenti l'esercizio del potere di vigilanza e controllo nei confronti del gestore; controversie relative ai poteri autoritativi di direzione e controllo su settori già determinati dalla citata norma, quali il servizio farmaceutico, i trasporti, le telecomunicazioni, ecc.; controversie relative a provvedimenti adottati dalla P.A. in uno dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 241 del 1990; mentre, negli altri casi, l'attribuzione della giurisdizione è regolata dal criterio del "petitum" sostanziale dell'azione. Sicchè quando si dibatte, come nella specie, dell'attuazione d'obbligazioni che hanno fonte nel rapporto di concessione non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la controversia, attenendo alla sfera privatistico - patrimoniale delle parti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, competente a conoscere i diritti soggettivi derivanti dal rapporto in contestazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)