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Sez. L, Sentenza n. 16246 del 18/11/2002 (Rv. 558572 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Riferimento alla retribuzione dovuta in base a leggi, regolamenti e contratti collettivi - Necessità - Efficacia dell'autonomia collettiva nei confronti dei datori di lavoro non aderenti - Sussistenza - Limiti - Lavoro prestato dai soci di cooperative - Equiparazione, a detti effetti, al lavoro subordinato - Sussistenza - Retribuzione imponibile inferiore per l'applicazione di un contratto collettivo non aderente al tipo di attività svolta - Rilevanza - Esclusione - Dubbi di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 18 e 39 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558572-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

La disposizione dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, successivamente confermata dall'art. 6, ottavo comma, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, allo scopo di garantire livelli di prestazioni previdenziali commisurate a retribuzioni adeguate alle esigenze di vita, prevede che la base retributiva imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali non possa essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e, nella più frequente ipotesi in cui manchi tale determinazione, a quello stabilito dalla contrattazione collettiva. L'efficacia dell'autonomia collettiva al riguardo si estende anche ai datori di lavoro non aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti, salvo che dai contratti individuali o dagli altri accordi collettivi diversi dai contratti nazionali del settore di appartenenza risulti una retribuzione superiore a quella fissata dal contratto collettivo. La ricordata disciplina, che attribuisce, nei limiti sopraindicati, prevalenza alla contrattazione collettiva, e che trova applicazione anche con riguardo alla tutela previdenziale del lavoro prestato dai soci di cooperative in funzione degli scopi istituzionali della stessa (secondo una "fictio iuris" risalente all'art. 2 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422), riguarda anche le ipotesi in cui la determinazione di una base imponibile inferiore nei contratti individuali discenda dall'applicazione di un contratto collettivo non aderente al tipo di attività svolta (nella specie, del contratto collettivo delle scuole private anziché di quello relativo all'attività di pulizia, svolta dalla cooperativa ricorrente all'interno di una scuola privata), senza che sia perciò configurabile una lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 18 e 39 Cost., tenuto conto che la disposizione in esame si limita a determinare l'entità del contributo previdenziale utilizzando i parametri ritenuti più opportuni dal legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, senza tuttavia attribuire alla fonte collettiva un'impropria efficacia generalizzata nella disciplina del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2, Costituzione art. 18, Costituzione art. 36, Costituzione art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)