Sez. 1, Sentenza n. 2673 del 24/07/1968 (Rv. 335215 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - NATURA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DOMANDA INTRODUTTIVA - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI- DEDUZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI TUTTE LE RAGIONI GIUSTIFICATIVE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - AMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - NATURA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - DOMANDA INTRODUTTIVA - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI- DEDUZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI TUTTE LE RAGIONI GIUSTIFICATIVE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - AMMISSIBILITA.*
L'ingiunzione fiscale, a differenza di quella ordinaria, che ha natura giudiziale, e un atto amministrativo sui generis, caratteristico del procedimento di riscossione delle imposte e, in via generale, di tutte le entrate patrimoniali dello stato, e ripete la sua efficacia direttamente dal potere dell'ente pubblico di realizzare in via coattiva le sue pretese. Come tale, essa si distingue sia dal titolo esecutivo, che dal precetto dell'ordinario procedimento regolato dal codice di rito, pur cumulandone in se le caratteristiche di Forma e di efficacia, sicche la domanda introduttiva del giudizio di cognizione non e l'ingiunzione, ma l'opposizione del debitore intimato, in quanto volta a contestare l'esistenza del credito della pa o la procedura seguita. Da cio deriva che la posizione processuale delle parti e invertita, assumendo l'ente creditore, sotto ogni riguardo, la posizione processuale e sostanziale di convenuto, mentre il debitore riveste quella di attore. In conseguenza, l' amministrazione finanziaria, in Sede di opposizione ad ingiunzione fiscale, deve ritenersi legittimata a dedurre tutte le ragioni che giustificano la pretesa tributaria fatta valere con l'ingiunzione opposta, ragioni che si concretano, sostanzialmente e processualmente, in mere eccezioni, dirette naturalmente a contrastare, anche per motivi diversi da quelli indicati nell'atto di accertamento del tributo, la domanda tendente alla declaratoria di illegittimita di tale atto, e che, se ritualmente proposte innanzi al giudice istruttore, a norma dell'art. 184 cod.proc.civ., non possono trovare alcuna preclusione alla loro ammissibilita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 150, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 art. 5, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)