Sez. 3, Sentenza n. 6 del 06/01/1982 (Rv. 417683 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - NATURA REALE - ESCLUSIONE - ESERCIZIO - TERMINE - DECORRENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - NATURA REALE - ESCLUSIONE - ESERCIZIO - TERMINE - DECORRENZA.*
A differenza di altre ipotesi di riscatto - come, ad esempio, quella che era prevista dall'ora abrogato art. 866 cod. civ. e che consentiva al concedente di riscattare il bene venduto dall'enfiteuta - nel diritto concesso, dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, al coltivatore diretto del fondo rustico di riscattare il fondo medesimo in caso di alienazione da parte del proprietario e concedente ad un terzo, difetta ogni carattere di realità, non sussistendo alcun rapporto di tale natura tra il bene ed il soggetto che lo coltiva in virtù dei più vari titoli negoziali. In tale situazione trova applicazione l'art. 8 della richiamata legge n. 590 del 1965 per il quale il termine per proporre la relativa Azione decorre dal giorno della trascrizione del contratto di compravendita tra il proprietario del fondo ed il terzo e non da quello in cui il riscattante ha avuto conoscenza di essa. (V 2724/72, mass n 360391; (V 2039/70, mass n 348128).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)