Sez. 3, Sentenza n. 1256 del 21/02/1980 (Rv. 404756 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE DI UNA DIVERSA IMPUTAZIONE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE DI UNA DIVERSA IMPUTAZIONE - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE.*
Qualora il debitore abbia dimostrato la corresponsione di una somma idonea ad estinguere il debito, spetta al creditore provare la persistenza del credito e la sussistenza delle condizioni necessarie per una diversa imputazione del pagamento. (Conf 912/78, mass n 390251).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)