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Sez. 4, Sentenza n. 13937 del 29/03/1990 Ud. (dep. 19/10/1990) Rv. 185534 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - MOMENTO IN CUI DEVE AVVENIRE - PRIMA DEL GIUDIZIO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE OFFESA - POSSIBILITÀ DI OTTENERE UN RINVIO ONDE PROCEDERE AL RISARCIMENTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185534-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - MOMENTO IN CUI DEVE AVVENIRE - PRIMA DEL GIUDIZIO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE OFFESA - POSSIBILITÀ DI OTTENERE UN RINVIO ONDE PROCEDERE AL RISARCIMENTO - SUSSISTENZA.*

La specialità del rito direttissimo non impedisce all'imputato di poter godere dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. quando il risarcimento del danno non sia tempestivamente operabile per la mancata individuazione dell'effettiva parte offesa, potendo l'imputato chiedere alla prima udienza, in via preliminare e prima dell'apertura del dibattimento, il rinvio onde procedere al risarcimento stesso. (V mass n 181297; (V mass n 147710).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 505 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)