diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4001 del 05/07/1982 (Rv. 421959 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CONDONO FISCALE - PENDENZA, DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI CONTROVERSIA RELATIVA ALL'AMMISSIBILITÀ AL CONDONO STESSO - CONSEGUENZE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - PERSISTENZA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - NECESSITÀ - LIMITI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 6, 10 E 11 DELLA LEGGE N. 660 DEL 1973 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 53 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1982-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421959-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CONDONO FISCALE - PENDENZA, DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI CONTROVERSIA RELATIVA ALL'AMMISSIBILITÀ AL CONDONO STESSO - CONSEGUENZE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - PERSISTENZA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - NECESSITÀ - LIMITI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 6, 10 E 11 DELLA LEGGE N. 660 DEL 1973 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 53 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In tema d'imposte di registro ed ipotecarie, la pendenza di controversia davanti alle commissioni tributarie, su ricorso del contribuente avverso la mancata ammissione al cosiddetto condono fiscale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 10 ed 11 del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823), non determina un temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario, investito della causa sulla sussistenza e sui limiti oggettivi del debito d'imposta, ma il potere-dovere del giudice medesimo di sospendere il giudizio (per poi dichiararlo estinto a seguito della eventuale iscrizione a ruolo, liquidazione o pagamento del tributo dovuto), previo il positivo riscontro della riconducibilità della fattispecie nell'ambito del beneficio. Ne consegue che la sospensione stessa deve essere esclusa, quando risulti che l'istanza di condono sia limitata ad una parte soltanto del debito in contestazione. Tale principio manifestamente non pone le citate norme in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in tema di uguaglianza e di concorso dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, in considerazione dell'oggettiva diversità della situazione in cui resti in contestazione parziale l'an debeatur nonché, della sua inidoneità ad assicurare le finalità perseguite dal condono fiscale, per difetto del presupposto dell'accettazione dello accertamento dell'ufficio. (V 1503/78, mass n 390879; (V 651/78, mass n 389985; (V 2524/76, mass n 381319).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)