Sez. 1, Sentenza n. 2524 del 07/07/1976 (Rv. 381319 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DEL CONDONO FISCALE - ESCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DEL CONDONO FISCALE - ESCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE.*
Il giudizio di Cassazione relativo ad una controversia tributaria in relazione alla quale sia stata esibita l'istanza di definizione amministrativa, gia presentata all'ufficio competente, non puo essere sospeso ancorche sia stato impugnato dal contribuente dinanzi al giudice ordinario ed alle commissioni tributarie il provvedimento amministrativo di diniego del cosiddetto condono fiscale, poiche l'automaticita della sospensione prevista dagli artt 10 e 11 del DL 5 novembre 1973 n 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973 n 823) non esclude che il giudice davanti al quale pende la controversia tributaria debba accertare se la stessa sia riconducibile o meno al paradigma di quelle cui si riferisce il provvedimento sul cosiddetto condono fiscale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)