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Sez. U, Sentenza n. 5095 del 30/05/1990 (Rv. 467496 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE - PERSONALE PROVENIENTE DA ENTI PUBBLICI SOPPRESSI - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1990-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467496-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE - PERSONALE PROVENIENTE DA ENTI PUBBLICI SOPPRESSI - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO DI PREVIDENZA - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La controversia promossa da dipendenti di enti pubblici soppressi, trasferiti, a norma della legge 23 dicembre 1978 n. 833, alle unità sanitarie locali, per ottenere - in relazione al mancato Esercizio della facoltà di opzione prevista dall'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito della Assicurazione generale obbligatoria e del fondo di previdenza - la restituzione dei contributi versati al fondo medesimo, destinati a formare una componente dell'indennità una tantum spettante, in virtù dei relativi regolamenti di previdenza e quiescenza, all'impiegato cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che detta indennità si ricollega ad obblighi di natura sostanzialmente retributiva del soppresso ente datore di lavoro, nell'ambito di una Forma previdenziale gestita dall'ente medesimo (nel quale il fondo si immedesimava) e trae perciò titolo dal rapporto di pubblico impiego, anziché da un autonomo e distinto rapporto previdenziale, senza che sul problema della giurisdizione in ordine alla domanda suddetta abbia inciso in alcun modo la legge 27 ottobre 1988 n. 482 (che ha disciplinato in maniera organica la materia del trattamento di quiescenza e previdenza del personale degli enti soppressi trasferito ad altre amministrazioni pubbliche). (V 6173/87, mass n 454482; (V 4436/87, mass n 453161; (Conf 5383/89, mass n 464493).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 27/10/1988 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)