Sez. U, Sentenza n. 4436 del 14/05/1987 (Rv. 453161 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DELL'ENPDEP - MANCATO ESERCIZIO DELL'OPZIONE PREVISTA DALL'ART. 75 DEL D.P.R. 20 DICEMBRE 1979 N. 761 - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI QUANTO VERSATO AL FONDO INTERNO DI PREVIDENZA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DELL'ENPDEP - MANCATO ESERCIZIO DELL'OPZIONE PREVISTA DALL'ART. 75 DEL D.P.R. 20 DICEMBRE 1979 N. 761 - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI QUANTO VERSATO AL FONDO INTERNO DI PREVIDENZA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda proposta da un dipendente dell'ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEP), per conseguire, in relazione al mancato Esercizio dell'opzione prevista dall'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (mantenimento della posizione assicurativa dopo la soppressione dello ente ed il trasferimento presso le USL), la restituzione di quanto versato al fondo interno di previdenza dell'ente medesimo, per la indennità "una tantum" contemplata dall'art. 33 lett. B) del regolamento di quiescenza del personale, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché investe obblighi di natura sostanzialmente retributiva del datore di lavoro (nello ambito di forme assicurative cosiddette aziendali, che il medesimo datore di lavoro gestisce con la propria organizzazione, in cui si immedesima il suddetto fondo), e, quindi, trova titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, non in autonomi e distinti rapporti previdenziali. (V 2021/83, mass n 426876; (V 4825/80, mass n 408653).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)