Sez. L, Sentenza n. 16147 del 20/07/2007 (Rv. 598564 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Obbligo di iscrizione e di versamento contributivo all'istituto di previdenza "Giovanni Amendola" (INPGI) - Presupposti - Instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con giornalista professionista o praticante - Natura del datore di lavoro - Irrilevanza.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
L'obbligo di iscrizione all'Istituto di previdenza "Giovanni Amendola" (INPGI) - cui si collega quello del versamento dei relativi contributi previdenziali - insorge per il solo fatto di aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto che sia giornalista professionista o praticante giornalista, a nulla rilevando la natura del datore di lavoro, sia esso un ente pubblico territoriale o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall'editoria, assuma alle sue dipendenze uno dei soggetti sopra indicati, assegnandogli mansioni di carattere giornalistico.
Riferimenti normativi: Legge 20/12/1951 num. 1564 CORTE COST., Legge 05/08/1981 num. 416 art. 38, Legge 30/12/1992 num. 503 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)