Sez. 6, Sentenza n. 29479 del 10/05/2017 Cc. (dep. 13/06/2017) Rv. 270413 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Autorizzazione - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilitĂ degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza del G.I.P., che investito di una seconda richiesta di archiviazione, ha disposto la riapertura delle indagini, senza alcuna richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero, e ha contestualmente ordinato al P.M. di formulare l'imputazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)