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Sez. 1, Sentenza n. 1301 del 03/03/1982 (Rv. 419180 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - ELEMENTI PRESUNTIVI EVINCIBILI DAI RAPPORTI FRA LA MADRE E IL PRETESO PADRE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419180-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - ELEMENTI PRESUNTIVI EVINCIBILI DAI RAPPORTI FRA LA MADRE E IL PRETESO PADRE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La prova della paternità naturale, ai sensi dell'art. 269, nuovo testo, cod. civ., può essere fornita con ogni mezzo, e, quindi, anche mediante elementi presuntivi, quali quelli evincibili dai rapporti fra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento, tenendo conto che la deduzione presuntiva di un fatto ignoto da un fatto certo non postula che il primo sia l'unica conseguenza possibile del secondo, secondo un criterio di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo sufficiente fra l'uno e l'altro una relazione di conseguenzialità normale e logica, basata sull'id quod plerumque accidit. (V 6217/80, mass n 409945; (V 4980/77, mass n 388596).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)