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Sez. 1, Sentenza n. 6217 del 22/11/1980 (Rv. 409945 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA DELLA PATERNITA - DICHIARAZIONE DELLA MADRE ED ESISTENZA DI RAPPORTI TRA COSTEI ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO - INSUFFICIENZA - CONCORSO DI ALTRI ELEMENTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409945-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA DELLA PATERNITA - DICHIARAZIONE DELLA MADRE ED ESISTENZA DI RAPPORTI TRA COSTEI ED IL PRETESO PADRE ALL'EPOCA DEL CONCEPIMENTO - INSUFFICIENZA - CONCORSO DI ALTRI ELEMENTI - NECESSITA.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternita, l'art 269 quarto comma cod civ, nel testo modificato dall'art 113 della legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, il quale stabilisce che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento, non costituiscono prova della paternita naturale, non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate dal giudice del merito a sostegno del proprio convincimento sulla sussistenza di detta paternita naturale. (V 4980/77, mass n 388596).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)