Sez. 1, Sentenza n. 3716 del 26/03/1992 (Rv. 476445 - 01)
Impresa - Di navigazione - Raccomandatario | Rappresentanza processuale dell'armatore - Spettanza per gli affari successivi al contratto di raccomandazione - Limiti - Rapporti litigiosi sorti (con citazione o altro atto), successivamente al contratto di raccomandazione, ma relativi a rapporti sostanziali anteriori - Rappresentanza processuale dell'armatore da parte del raccomandatario - Esclusione.
Impresa - Di navigazione - Raccomandatario
A norma dell'art. 288 cod. nav. il raccomandatario ha la rappresentanza processuale dell'armatore entro i limiti, anche temporali, nei quali gli è conferita la rappresentanza sostanziale e quindi per gli affari successivi all'inizio del contratto (salva diversa volontà delle parti da provarsi da parte di chi ne ha interesse) senza che diversamente possa ritenersi a norma del disposto del terzo comma dell'art. 289 cod. nav. che va inteso nel senso che la generalità della procura al raccomandatario, in difetto di pubblicità, concerne solo gli affari conclusi dopo il suo inizio temporale, avendo riguardo per l'opponibilità di ulteriori limitazioni (qualitative o quantitative) della rappresentanza allo stato soggettivo del terzo al momento in cui ha concluso l'affare. Ne consegue che la rappresentanza processuale dell'armatore da parte del raccomandatario non si estende a rapporti litigiosi relativi a rapporti sostanziali anteriori alla stipulazione del contratto di raccomandazione, benché iniziati (con al citazione o altro atto) successivamente al momento in cui il raccomandatario ha instaurato il proprio rapporto con l'armatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Navig. art. 288, Cod. Navig. art. 289 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)