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Sez. 3, Sentenza n. 5801 del 28/06/1997 (Rv. 505546 - 01)

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO | Rappresentanza dell'armatore - Ambito - Fatto illecito commesso a terra dal personale dell' equipaggio - Assunzione da parte dell'accomandatario, privo di mandato ad hoc da parte dell'armatore, dell'obbligo di risarcire il danno - Responsabilità in proprio e non come rappresentante - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505546-01

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO

L' agente raccomandatario rappresenta l' armatore, ai sensi degli artt. 287 e segg. c.n. e 2, 3 e 4 legge 4 aprile 1977 n. 135, soltanto per le attività, commerciali e giuridiche, inerenti alla gestione della nave, approdata o in partenza; quindi se l' accomandatario, in assenza di mandato speciale ad hoc da parte dell' armatore, si impegna a risarcire il danneggiato da un fatto illecito commesso dai componenti dell' equipaggio della nave a terra, il relativo obbligo, nel caso di accettazione di questi (art. 1272 cod. civ.), resta a suo carico.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 287, Cod. Navig. art. 288, Legge 04/04/1977 num. 135 art. 2, Legge 04/04/1977 num. 135 art. 3, Legge 04/04/1977 num. 135 art. 4, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)