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Sez. 1, Sentenza n. 9258 del 02/09/1995 (Rv. 493869 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE | Citazione in giudizio del raccomandatario marittimo in qualità di rappresentante processuale dell'armatore - Preventivo accertamento del potere di rappresentanza processuale - Necessità.
Stato
decisa il 1995-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493869-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE

Qualora un soggetto venga evocato in giudizio come rappresentante di un altro soggetto, di cui è controverso se abbia effettivamente la rappresentanza (sostanziale e quindi anche) processuale, la verifica di quest'ultima deve precedere, e non seguire, quella della legittimazione passiva in capo al convenuto sostanziale, nei cui confronti, ove la prima verifica sia mancata o abbia dato esito negativo, non può essere emessa alcuna pronunzia per mancata costituzione di un valido rapporto processuale. Pertanto ove il raccomandatario marittimo (al quale l'art. 288 cod. nav. conferisce la rappresentanza processuale dell'armatore entro i limiti, anche temporali, in cui gli è conferita quella sostanziale) citato in giudizio, in nome dell'armatore, dal ricevitore della merce, per ammanchi relativi alla stessa, deduca che il mandato agenziale attinente le operazioni di consegna del carico gli è stato conferito non dall'armatore ma dal noleggiatore della nave, ai fini della pronunzia di condanna del raccomandatario nel nome dell'armatore, non è sufficiente l'individuazione in quest'ultimo del legittimato passivo rispetto alla domanda, in base alla ritenuta inopponibilità del contratto di noleggio al ricevitore della merce, occorrendo accertare preventivamente il potere di rappresentanza processuale del raccomandatario, in funzione del suo potere di rappresentanza sostanziale dell'armatore con specifico riguardo all'oggetto della domanda proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Navig. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)