Sez. 3, Sentenza n. 1308 del 01/02/2002 (Rv. 552020 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Pignoramento - Ingiunzione al debitore - Mancanza - Eccezione - Forma - Opposizione agli atti esecutivi - Termine - Osservanza - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Nel pignoramento presso terzi, l'udienza indicata dall'art. 547 cod. proc. civ. svolge, rispetto agli atti esecutivi compiuti anteriormente all'udienza stessa, la funzione preclusiva che le udienze di cui agli artt. 530 e 569 svolgono, rispettivamente, per l'espropriazione mobiliare e per quella immobiliare. Consegue che il vizio dell'atto di pignoramento consistente nella mancanza in esso dell'intimazione del debitore indicata dall'art. 492 cod. proc. civ. dev'essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi non oltre il termine di cinque giorni dall'udienza fissata, a norma dell'art. 547, per la citazione del terzo e del debitore (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice dell'esecuzione che, nel decidere sull'opposizione agli atti esecutivi, si era consapevolmente discostato da detto principio, facendo decorrere il termine per l'opposizione dal momento dell'effettiva conoscenza del vizio sopracitato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)