Sez. L, Sentenza n. 1641 del 08/04/1978 (Rv. 391033 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - SOMME EROGATE PER CONGEDI MATRIMONIALI E PER PERIODI DI MALATTIA O DI INFORTUNIO - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - SOMME EROGATE PER CONGEDI MATRIMONIALI E PER PERIODI DI MALATTIA O DI INFORTUNIO - INCLUSIONE.*
Costituiscono retribuzione soggetta ai contributi assicurativi obbligatori, secondo i criteri dettati dagli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (testo unico sugli assegni familiari), tutte le somme che il datore di lavoro debba corrispondere al lavoratore in forza ed a causa del rapporto di lavoro, ancorche in periodi di assenza dal lavoro, quali le somme erogate per congedi matrimoniali e per periodi di malattia o di infortunio, in Mancanza di trattamento assicurativo. (Conf 4056/76, mass n 382726).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)