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Sez. L, Sentenza n. 1641 del 08/04/1978 (Rv. 391033 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - SOMME EROGATE PER CONGEDI MATRIMONIALI E PER PERIODI DI MALATTIA O DI INFORTUNIO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391033-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - SOMME EROGATE PER CONGEDI MATRIMONIALI E PER PERIODI DI MALATTIA O DI INFORTUNIO - INCLUSIONE.*

Costituiscono retribuzione soggetta ai contributi assicurativi obbligatori, secondo i criteri dettati dagli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (testo unico sugli assegni familiari), tutte le somme che il datore di lavoro debba corrispondere al lavoratore in forza ed a causa del rapporto di lavoro, ancorche in periodi di assenza dal lavoro, quali le somme erogate per congedi matrimoniali e per periodi di malattia o di infortunio, in Mancanza di trattamento assicurativo. (Conf 4056/76, mass n 382726).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)