Sez. L, Sentenza n. 5863 del 12/11/1979 (Rv. 402531 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - VERSAMENTI PER CARENZA O INTEGRAZIONE ASSICURATIVA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO, DURANTE CONGEDI MATRIMONIALI E PER INTEGRAZIONE DI GRATIFICA DURANTE I PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA O INFORTUNIO - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - VERSAMENTI PER CARENZA O INTEGRAZIONE ASSICURATIVA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO, DURANTE CONGEDI MATRIMONIALI E PER INTEGRAZIONE DI GRATIFICA DURANTE I PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA O INFORTUNIO - INCLUSIONE.*
Ai sensi degli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797, sugli assegni familiari, vanno ricompresi nel concetto di retribuzione imponibile non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dello Esercizio dell'attivita lavorativa, ma anche tutti gli importi che, anche senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie, imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi origine e titolo nel contratto di lavoro. Pertanto, i versamenti eseguiti dal datore di lavoro ai propri dipendenti per carenza assicurativa in caso di malattia o infortunio, durante i congedi matrimoniali ad integrazione degli importi versati dagli enti assistenziali, e per integrazione di gratifica durante i periodi di assenza per malattia o infortunio, devono essere inclusi nella retribuzione imponibile, perche gli stessi - legittimamente collegati con la causa tipica del contratto di lavoro, e senza autonomia rispetto ad essa - concorrono a formare la retribuzione lato sensu, non piu limitata a stretti criteri economici di corrispettivita. (Conf 4854/78, mass n 394552; (Conf 1859/78, mass n 391238; (Conf 1642/78, mass n 391034; (Conf 1641/78, mass n 391033).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)