Sez. L, Sentenza n. 4056 del 06/11/1976 (Rv. 382726 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - NOZIONE.*
Il concetto di retribuzione assoggettabile ai contributi delle assicurazioni sociali, cosi come appare fissato dall'art 27 DPR 30 maggio 1955, n 797 (tu sugli assegni familiari), consta di due fondamentali elementi: il primo, di carattere subbiettivo, consistente nella provenienza diretta dal datore di lavoro di quanto ricevuto dal lavoratore, e il secondo, di carattere obbiettivo, riscontrabile nella effettiva natura retributiva della prestazione del datore di lavoro, cioe nel nesso di corrispettivita tra questa e la prestazione del lavoro. A tal fine debbono ricomprendersi nel concetto di retribuzione contributiva non solo le somme corrisposte per l'effettiva, concreta prestazione di attivita lavorativa, ma anche tutti gli importi versati dal datore di lavoro come 'retribuzione ordinarià, anche se, in relazione ai periodi o a parte dei periodi ad essa corrispondenti, si constati l'insussistenza di qualsiasi prestazione di attivita di lavoro corrispettiva da parte del prestatore d'opere, sempre che tale possibilita di astensione dal lavoro, per limitati archi di tempo, non incidente negativamente sul normale Obbligo retributivo dell'altra parte, sia prevista dalla legge o liberamente pattuita in Sede di contrattazione individuale o collettiva, cosi che non risulti distrutto, interrotto o sospeso il sinallagma contrattuale. (Conf 870/74, mass n 368764; (Conf 868/73, mass n 363187).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)