Sez. 2, Sentenza n. 14332 del 05/04/2006 Cc. (dep. 21/04/2006) Rv. 234247 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Sentenza di condanna per associazione per delinquere di tipo mafioso - Riabilitazione - Estinzione dell'obbligo di comunicazione, ex art. 30 L. 646 del 1982, delle variazioni patrimoniali - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
In tema di reati contro l'ordine pubblico, la concessione della riabilitazione successiva ad una sentenza di condanna per associazione per delinquere di tipo mafioso non estingue l'obbligo di comunicazione al nucleo della polizia tributaria delle variazioni patrimoniali, di cui all'art. 30 L. 646 del 1982, che non costituisce effetto penale di tale sentenza, ancorchè essa ne sia presupposto di applicabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)