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Sez. 3, Sentenza n. 35078 del 04/07/2003 Cc. (dep. 04/09/2003) Rv. 225980 - 01

CASELLARIO GIUDIZIALE (COD. PROC. PEN. 1988) - ISCRIZIONI | Riabilitazione - Estinzione degli effetti penali - Inquadrabilità della iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale - Esclusione - Richiesta di eliminazione dell'iscrizione - Infondatezza.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225980-01

CASELLARIO GIUDIZIALE (COD. PROC. PEN. 1988) - ISCRIZIONI

Tra le conseguenze della estinzione di ogni effetto penale della condanna a seguito di riabilitazione, non rientra la cancellazione dell'iscrizione della sentenza dal casellario, perché non prevista tra le cause di eliminazione dall'art. 687 cod. proc. pen. e, inoltre, l'art. 686 cod. proc. pen. stabilisce che il provvedimento di riabilitazione deve essere annotato nel casellario, ed, infine, l'art. 689 secondo comma numero 4 cod. proc. pen., già prevede che i certificati penali rilasciati all'interessato non contengano le condanne per le quali è intervenuta riabilitazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 687, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 687, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 686 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 686 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 689 com. 2 n. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 689 com. 2 n. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)