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Sez. 2, Sentenza n. 81 del 07/01/2000 (Rv. 532725 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Natura extracontrattuale della responsabilità - Fondamento - Tutela di interesse generale - Individuazione - Conseguenze - Irrinunciabilità e illimitabilità convenzionale - Esigenze di economicità del committente - Irrilevanza - Anche ai fini della responsabilità del progettista e direttore dei lavori.
Stato
decisa il 2000-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532725-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

La responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 cod.civ. è di natura extracontrattuale, essendo sancita al fine di garantire la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, a tutela dell'incolumità personale dei cittadini, e, quindi, di interessi generali inderogabili, che trascendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti. Ne consegue che detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata da particolari pattuizioni dei contraenti e, pertanto, eventuali esigenze di economicità nella costruzione dell'opera, riconducibili alla volontà del committente, non escludono il dovere del progettista e direttore dei lavori di procedere alla sua realizzazione a regola d'arte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)