Sez. 2, Sentenza n. 7619 del 14/08/1997 (Rv. 506790 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Azione di responsabilità ex art. 1669 - Natura extracontrattuale - Esperibilità nei confronti del costruttore - venditore da parte degli acquirenti - Sussistenza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
La responsabilità per gravi difetti di cui all'art. 1669 cod. civ., sancita per ragioni e finalità di pubblico interesse, ha natura extracontrattuale. Consegue che è tenuto a rispondere per tali difetti anche il costruttore - venditore, sia quando abbia provveduto con mezzi propri alla costruzione dell'edificio ovvero abbia progettato l'opera e diretto i lavori, sia allorché abbia nominato un terzo (direttore dei lavori) o sorvegliato personalmente l'esecuzione delle opere impartendo precise e continue disposizioni all'appaltatore sui materiali da adoperare, sul modo di procedere e sulle tecniche operative per i singoli elementi edilizi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)