Sez. 2, Sentenza n. 2875 del 06/10/1972 (Rv. 360606 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - INTERVALLI DI ISOLAMENTO - FINALITA - EDIFICI DIVISI DA UNA PUBBLICA VIA - PERSISTENZA DEL PERICOLO DI CROLLO - OSSERVANZA DELLE DISTANZE - RIDUZIONE IN PRISTINO - DIRITTO DEL FRONTISTA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - INTERVALLI DI ISOLAMENTO - FINALITA - EDIFICI DIVISI DA UNA PUBBLICA VIA - PERSISTENZA DEL PERICOLO DI CROLLO - OSSERVANZA DELLE DISTANZE - RIDUZIONE IN PRISTINO - DIRITTO DEL FRONTISTA.*
Nelle zone sismiche la distanza legale degli intervalli di isolamento e diretta a tutelare l'integrita della proprieta edilizia contro il pericolo di crollo degli edifici vicini per effetto di movimenti tellurici e, non venendo meno tale pericolo per la presenza tra due edifici di una pubblica via, anche in tal caso deve riconoscersi al proprietario frontista di far valere dette distanze con l'Azione di riduzione in pristino. (V 2143'67, mass n 329281).*
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)