Sez. 3, Sentenza n. 13352 del 03/11/1998 Ud. (dep. 18/12/1998) Rv. 212497 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Reati commessi in violazione della legge antisismica - Reato di cui all'art. 17 legge 64 del 1974 - Natura - Reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.
EDILIZIA - ZONE SISMICHE
In materia di costruzioni in zona sismica, il reato di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (esecuzione di lavori senza preventiva notificazione di avviso al genio civile, e deposito dei progetti), ha natura permanente. La permanenza cessa con l'inizio dei lavori in relazione alla omissione del preventivo avviso e del contestuale deposito del progetto; mentre cessa con la ultimazione dei lavori quanto alla mancata ottemperanza ai criteri tecnico-costruttivi previsti per le zone sismiche.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)