Sez. 2, Sentenza n. 2220 del 30/01/2013 (Rv. 625189 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - IN GENERE | Oggetto sociale - Attività finanziaria - Art. 106 t.u.b. - Violazione - Illecito disciplinare del notaio rogante - Sussistenza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - IN GENERE
La clausola statutaria di una società a responsabilità limitata, che, nell'ambito dell'oggetto sociale, preveda la possibilità per la società di "concedere avalli, fideiussioni e garanzie di ogni genere" espressamente "nei confronti di chiunque, per obbligazioni di terzi anche non soci", contemplando attività finanziarie svolte nei confronti del pubblico, rientra nell'area della riserva di cui all'art. 106 del testo unico bancario ed è, perciò, nulla per contrasto con norma imperativa, con la conseguente integrazione in capo al notaio, che abbia rogato l'atto costitutivo, dell'illecito di cui all'art. 28, primo comma, n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)