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Sez. 3, Sentenza n. 21493 del 07/11/2005 (Rv. 585039 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" - Ambito del divieto - Vizi comportanti nullità assoluta dell'atto - Estensione ai vizi comportanti annullabilità o inefficacia dell'atto ovvero nullità relativa dello stesso - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585039-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, il divieto imposto dall'art. 28 comma primo n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 - sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma secondo - di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto, ovvero la stessa nullità relativa.(Nella specie, la Corte Suprema ha confermato la sentenza di merito, con la quale si riteneva che fosse affetta da nullità assoluta la clausola, inserita in un atto di costituzione di società rogato dal notaio sottoposto a procedimento disciplinare, con la quale si prevedeva che ogni socio avesse diritto ad un voto per ogni quota, in violazione del principio maggioritario in tema di diritto al voto societario, dettato con norma imperativa dall'art. 1485 cod.civ., con conseguente configurabilità di una responsabilità disciplinare del professionista).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)