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Sez. 2, Sentenza n. 3635 del 20/12/1972 (Rv. 361655 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - TITOLARITA DEL RAPPORTO OGGETTO DELLA CONTROVERSIA - DIFFERENZE - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361655-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - TITOLARITA DEL RAPPORTO OGGETTO DELLA CONTROVERSIA - DIFFERENZE - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*

La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione, intesa questa non come un diritto potestativo ad una sentenza favorevole, ma come potere di ottenere dal giudice una decisione favorevole o sfavorevole, in base alla prospettazione della domanda. Detta legittimazione non va, percio, confusa con la titolarita, attiva e passiva, del rapporto sostanziale che Forma oggetto della controversia, cosi come l'esistenza dell'Azione non puo essere confusa con la concreta sussistenza dei diritti fatti valere in giudizio dalle parti. Conseguentemente, quando nel giudizio di Cassazione viene in discussione non l'esistenza dell'Azione, bensi la titolarita del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, si solleva una questione non di legittimazione attiva, ma di merito, rispetto alla quale la Corte di Cassazione puo esercitare soltanto il normale Sindacato di legittimita nei limiti dell'impugnazione. (Conf 1063'70, mass n 346614).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)