Sez. 1, Sentenza n. 13918 del 20/10/2000 (Rv. 543303 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento - Previsione del rito camerale ex art. 274 cod. civ. - Giudizio di primo grado celebrato con rito ordinario - Impugnazione - Atto introduttivo - Utilizzazione della forma dell'atto di citazione anziché del ricorso - Necessità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
Ove una controversia sia stata trattata in primo grado con rito ordinario, nonostante la previsione legislativa imponesse il rito camerale, l'appello, per il principio di ultrattività del rito, deve seguire le forme del giudizio ordinario. Ne consegue l'ammissibilità dell'appello, proposto con atto di citazione ad udienza fissa, anziché con ricorso, nei confronti della sentenza relativa all'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ove il relativo giudizio di primo grado si sia svolto, nonostante la disposizione dell'art. 274 cod. civ., che prevede il rito camerale, nelle forme dell'ordinario giudizio dei cognizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)