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Sez. 1, Sentenza n. 11657 del 19/11/1998 (Rv. 520829 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Giudizio di primo grado celebrato con rito ordinario - Atto introduttivo dell'appello - Deposito di ricorso anziché notifica di citazione ex art. 330 cod. proc. civ. - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520829-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

L'appello avverso una sentenza pronunciata all'esito di un giudizio celebrato, in primo grado, con rito ordinario è inammissibile, perché tardivo, se proposto con la forma prescritta per l'impugnazione delle sentenze pronunciate all'esito di rito camerale, e cioè con il deposito del ricorso anziché con la notificazione dell'atto di citazione. Il deposito del ricorso, pur se tempestivo, non è, difatti, idoneo alla costituzione di un valido rapporto processuale, che richiede, pur sempre, che l'atto recettizio d'impugnazione venga portato a conoscenza della controparte entro il termine perentorio di cui all'art. 325 cod. proc. civ. nella forma legale della notificazione nel luogo indicato dal successivo art. 330, senza che possa, in contrario, invocarsi la eventuale sanatoria dell'atto nullo qualora (come nella specie) si sia "medio tempore" verificata una decadenza "ratione temporis" che abbia determinato il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di appello per essere ormai irrimediabilmente spirato il relativo termine di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)