Sez. L, Sentenza n. 973 del 07/02/1985 (Rv. 439128 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI NON TUTTE MA DI ALCUNE DELLE MANSIONI PROPRIE DELLA CATEGORIA O QUALIFICA - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI NON TUTTE MA DI ALCUNE DELLE MANSIONI PROPRIE DELLA CATEGORIA O QUALIFICA - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - CONDIZIONI.*
L'art. 2103 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, assicura il diritto alla promozione al lavoratore incaricato dello svolgimento di mansioni superiori, anche se queste siano, invece che tutte, soltanto alcune delle mansioni proprie della categoria o qualifica cui appartengono le mansioni superiori concretamente svolte, sempreché queste siano state esercitate almeno per il tempo stabilito da detta norma e risultino prevalenti rispetto ad altre, meno qualificate, dalle quali il lavoratore abbia continuato lo svolgimento in modo promiscuo con esse. (Conf 2814/82, mass n 420675).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)