Sez. L, Sentenza n. 2814 del 05/05/1982 (Rv. 420675 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI ALCUNE SOLTANTO DELLE MANSIONI SUPERIORI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI ALCUNE SOLTANTO DELLE MANSIONI SUPERIORI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
L'art. 2103 cod. civ. assicura al lavoratore incaricato dello svolgimento di mansioni superiori il diritto alla promozione, anche se tali mansioni non siano tutte, ma soltanto alcune di quelle proprie della categoria o qualifica ad esse corrispondente, purché siano state esercitate almeno per il tempo da tale norma stabilito e risultino prevalenti rispetto ad altre meno qualificate, delle quali il lavoratore abbia eventualmente continuato lo svolgimento in modo promiscuo con esse.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)