Sez. 3, Sentenza n. 2197 del 09/04/1982 (Rv. 420066 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE DA PARTE DEL CHIAMATO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - APPLICABILITÀ DI TALE DISCIPLINA ALLE IPOTESI DI GARANZIA IMPROPRIA.*
COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE DA PARTE DEL CHIAMATO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - APPLICABILITÀ DI TALE DISCIPLINA ALLE IPOTESI DI GARANZIA IMPROPRIA.*
Il terzo, chiamato in causa ad istanza del convenuto che chiede di essere da lui garantito, non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, qualora il convenuto, non avendo proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, abbia reso non più contestabile la Competenza del giudice adito. Tale principio si applica anche in ipotesi di garanzia impropria che si verifica ogni qualvolta, pur sussistendo una obbligazione indennitaria, il collegamento del relativo rapporto con quello principale è meramente occasionale ed estrinseco, ma non perciò rimane preclusa l'opportunità del simultaneus processus.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)