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Sez. 2, Sentenza n. 6493 del 27/07/1987 (Rv. 454765 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE DA PARTE DEL CHIAMATO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - GARANZIA IMPROPRIA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1987-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454765-01

COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE DA PARTE DEL CHIAMATO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - GARANZIA IMPROPRIA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO.*

Il terzo, chiamato in causa ad istanza del convenuto che chiede di essere da lui garantito, non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, qualora il convenuto, non avendo proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, abbia reso non più contestabile la Competenza del giudice adito. Tale principio si applica anche in ipotesi di garanzia impropria che si verifica ogni qualvolta, pur sussistendo una obbligazione indennitaria, il collegamento del relativo rapporto con quello principale è meramente occasionale ed estrinseco, ma non perciò rimane preclusa l'opportunità del simultaneus processus. (V 1501/78, mass n 390873; (V 515/70, mass n 345555; (Conf 2197/82, mass n 420066).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)