Sez. 6, Sentenza n. 8494 del 13/05/1998 Ud. (dep. 22/07/1998) Rv. 211313 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Utilizzazione a proprio vantaggio delle prestazioni lavorative di un dipendente - Peculato d'uso - Esclusione - Abuso d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
Integra il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 e non quello di peculato d'uso di cui all'art. 314, secondo comma, del codice penale la condotta del pubblico ufficiale (nella specie: direttore di un consorzio agrario) che utilizzi nel proprio privato interesse le prestazioni lavorative di un dipendente dell'ente di appartenenza (nella specie: autista-fattorino); ed invero il peculato, in tutte le sue forme, presuppone comunque l'appropriarsi da parte dell'agente di una cosa, che viene destinata ad una finalità diversa da quella prevista dalla legge, mentre non è concepibile l'appropriarsi di una persona o della sua energia lavorativa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)