Sez. 6, Sentenza n. 35150 del 09/06/2010 Ud. (dep. 29/09/2010) Rv. 249368 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Attività lavorativa del sottoposto - Utilizzazione a vantaggio del pubblico ufficiale - Reato - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
Non integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che utilizzi arbitrariamente a proprio beneficio l'attività lavorativa prestata dal suo sottoposto, atteso che l'energia umana, non essendo cosa mobile, non è suscettibile di appropriazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 01/04/1981 num. 121 art. 78, Legge 15/12/1990 num. 395 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)