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Sez. L - , Sentenza n. 11906 del 12/05/2017 (Rv. 644335 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) | Collocamento obbligatorio presso ente pubblico non economico - Selezione ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 - Assunzione su base numerica - Configurabilità - Criteri - Diritto soggettivo all'avviamento - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644335-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI)

In caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento e a quelle di mobilità, ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e successive modificazioni, l'assunzione da parte di un ente pubblico non economico di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo è effettuata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento a selezione e quindi all'assunzione; la legge, infatti, non attribuisce all'Amministrazione una potestà discrezionale nell'accertamento dei relativi presupposti, essendo chiamata a svolgere un'attività meramente tecnico-esecutiva di certazione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., DPR 09/05/1994 num. 487 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)