Sez. L, Sentenza n. 2690 del 04/02/2009 (Rv. 607436 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrice a tempo determinato - Periodo di astensione obbligatoria successivo alla scadenza del contratto - Indennità giornaliera di maternità - Spettanza - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
In tema di tutela delle lavoratrici madri, qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la lavoratrice si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione (anche se ridotta ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160), essa, in base all'art. 17, comma terzo, della legge 30 dicembre 1972, n. 1204 (attualmente, art. 24 del d.lgs. 12 marzo 2001, n. 151) ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione, essendo a tal fine sufficiente che versi nelle condizioni astrattamente previste dalla legge per il conseguimento del diritto all'indennità di disoccupazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/03/2001 num. 151 art. 24 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)