Sez. L, Sentenza n. 1578 del 24/01/2007 (Rv. 594307 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Base di calcolo - Emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale - Inclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Nella base di calcolo dell'indennità di mobilità, di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991, sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di "retribuzione globale" (legge n. 1115 del 1968), "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (legge n. 164 del 1975) e "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane" (art. 8 legge n. 1115 cit.). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto priva di riscontro normativo la distinzione elaborata dalla corte territoriale fra "retribuzione globale" e "retribuzione di fatto", cassando la relativa decisione che aveva respinto la domanda di riconoscimento dell'indennità di mobilità sul presupposto che il legislatore, disciplinando l'indennità "de qua", avesse assunto a parametro la retribuzione globale, vale a dire il parametro di calcolo del trattamento di cassa integrazione guadagni).
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)